LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 23-07-1998
REGIONE CALABRIA

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 70
del 28 luglio 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

 

 

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi
        1.      La presente legge detta norme e dispone interventi diretti 
per  la realizzazione e la  piena utilizzazione dell'ambiente 
progettato e costruito e quindi per lo svolgimento di ogni attività da 
parte di tutti i cittadini con la massima autonomia possibile, 
indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche 
anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni 
temporanee o permanenti delle stesse.
        2.      Le norme e gli interventi si intendono integrativi e 
complementari alle disposizioni già in vigore a livello nazionale e 
precisamente:
               a)      all'art.27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e 
relativo regolamento di attuazione DPR 27 aprile 1978, n, 384;
               b)      alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata con 
la legge 27.2.1989, n. 62 e al decreto del Ministro dei LL.PP. 14 
giugno 1989, n. 236;
               c)      alle circolari e disposizioni nazionali emesse in' 
materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
               d)      aIle successive modifiche ed integrazioni di cui alle 
precedenti lettere a), b), e c);
               e)      alla legge 5.2.1992 n. 104 art. 24.
        3.      Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano 
alle attività svolte dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti, 
nelle loro iniziative di programmazione e di intervento diretto, in 
coerenza con le finalità e per conseguire gli obiettivi di cui al 
primo comma del presente articolo.

  

 

 

ARTICOLO 2

Definizione di barriera architettonica e localizzativa
        1.      Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si 
intende ogni ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a tutti i 
cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture e, in particolare, 
impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale 
e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da 
qualsiasi causa.

  

 

 

ARTICOLO 3

Progettazione e modalità delle opere edilizie.
Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto.
        1.      La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle 
costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di 
persone di cui ai successivi articoli devono perseguire la 
compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle 
esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri 
progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli 
utenti adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.
        2.      In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la 
progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché 
le caratteristiche dei mezzi di trasporto di persone, debbono essere 
preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità 
dell’ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, 
apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta 
compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

  

 

 

ARTICOLO 4

Campo di applicazione
        1.      Le norme della presente legge si applicano a tutte le 
costruzioni, gli ambienti, le strutture, anche a carattere temporaneo, 
ed ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che 
prevedano il passaggio o la permanenza di persone e precisamente:
               a)      agli edifici, compresi quelli dedicati al culto, alle 
strutture e all'attrezzatura degli spazi di proprietà pubblica, agli 
spazi ed ai percorsi pedonali - urbani ed extraurbani -, alle zone di 
sosta e di parcheggio dei veicoli ,ai parchi  e giardini pubblici, 
alle aree verdi,  alle zone attrezzate per i giochi dei bambini ed in 
generale ai luoghi aperti o chiusi, destinati per attività del tempo 
libero ,anche a carattere temporaneo, alle strutture e agli elementi 
di arredo urbano ed ai mezzi di trasporto pubblico di personale su 
gomma, ferro, fune, ai mezzi di navigazione, di competenza regionale, 
provinciale e. comunale e alle strutture di impianti fissi ad essi 
connessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla 
lettera a), comma 2 dell'art. 1.
               b)      agli edifici, alle strutture, alle attrezzature degli 
spazi di proprietà privata anche aperti al pubblico o destinati ad uso 
collettivo sociale e per il tempo libero, anche a carattere 
temporaneo, ivi comprese le strutture ricettive e di ospitalità, agli 
edifici ed ai locali adibiti ad attività lavorative legate ai settori 
primario, secondario e terziario, alle parti comuni ed a quelle che 
consentono l’accesso ai singoli alloggi degli edifici adibiti a 
residenza, di proprietà sia pubblica che privata, ed agli spazi 
esterni ad essi relativi, agli alloggi stessi secondo la vigente 
normativa nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui 
alla lettera b), comma 2 dell'art. 1;
               c)      ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare 
negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
        2.      Sono esclusi i vani tecnici adibiti al funzionamento degli 
impianti e normalmente utilizzati solo da personale tecnico incaricato 
alla manutenzione. gestione o riparazione degli impianti stessi.

  

 

 

ARTICOLO 5

Prescrizioni tecniche di attuazione
        1.      Al fine di specificare ed integrare le disposizioni della 
legislazione vigente, l’allegato, che fa parte integrante della 
presente legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da 
osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli 
ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di 
applicazione di cui al precedente art. 4 e riassume i riferimenti 
legislativi .

  

 

 

ARTICOLO 6

Competenze della Regione
        1.      I Piani Territoriali ed Urbanistici, i Piani di Settore, 
nonché ogni programma operativo regionale sono redatti nel rispetto 
della presente legge.
        2.      La Regione provvede ad integrare e modificare le leggi ,e le 
direttive regionali, già in vigore nei settori di sua competenza, che 
operano attualmente in contrasto o ignorano le norme relative 
all'eliminazione delle barriere architettoniche.
        3.      Per la necessaria conoscenza e valutazione della situazione 
esistente e a completamento ed integrazione di quanto richiesto 
dall'art. 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 
l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione promuove il censimento 
degli immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubblici 
interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere 
architettoniche . A tal fine è prevista l'erogazione di contributi di 
cui al successivo art. 15 .
        4.      Il censimento, di cui al precedente comma, è delegato ai 
Comuni ed agli altri Enti interessati, sulla base di modalità di 
rilevazione e stesura approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge .
        5.      Il censimento riguarda gli immobili di proprietà dei Comuni, 
delle Province, della Regione e degli altri Enti locali, nonché tutti 
gli edifici ad uso pubblico anche se di proprietà privata. Ai fini del 
censimento degli immobili e strutture di proprietà dello Stato,. delle 
Amministrazioni Autonome o altri Enti pubblici e privati, la Giunta 
promuove le necessarie intese con gli enti proprietari
        6.      I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della 
programmazione degli interventi regionali e degli altri enti locali, 
nell'ambito delle rispettive competenze.
        7.      La Giunta regionale fornirà agli Enti locali il supporto 
tecnico e conoscitivo in relazione alle attività di adeguamento della 
strumentazione urbanistica e normativa locale ed alla gestione della 
stessa.
        8.      In particolare, per realizzare gli obiettivi di cui all’ 
art.1 l'Assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con 
l'Assessorato all'Urbanistica promuove quanto segue:
               a)      svolge ricerche per l'individuazione di nuovi 
strumenti., materiali, soluzioni tecniche e quant'altro possa essere 
utile per l'applicazione della presente legge;
               b)      provvede alla raccolta di dati, studi, documentazione, 
ricerche,. riguardanti le tematiche della presente legge, in 
collegamento anche con altre organizzazioni e centri simili già 
esistenti in Italia ed in altri paesi europei;
               c)      fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti 
ne facciano richiesta;
               d)      organizza in collaborazione con le Università, con gli 
Ordini Professionali, con gli Enti pubblici e privati con le 
associazioni che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei 
disabili e con le altre associazioni di disabili maggiormente 
rappresentative presenti nel territorio regionale, corsi di 
aggiornamento professionale, rivolti soprattutto ai tecnici 
interessati all'applicazione della presente legge;
               e)      promuove iniziative, incontri, convegni, viaggi di 
studio e scambi anche con altri paesi europei ed in particolare con la 
Comunità Europea per una capillare informazione, sensibilizzazione ed 
aggiornamento sui contenuti della presente legge;
               f)      favorisce una più diffusa informazione sulla 
produzione in serie di manufatti, oggetti d'uso comune, elementi di 
arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti ,ausili 
vari, più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini con 
particolare riferimento ai più svantaggiati.
        9.      Le iniziative di cui al comma precedente possono essere 
realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di 
borse di studio.
         10.   Per realizzare gli obiettivi di cui all' art. 1 e per 
verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente 
legge, la Giunta regionale con la collaborazione dell'organismo 
tecnico - scientifico di cui all’ art. 14 può definire, anche con 
propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa e 
le modalità operative della legge stessa.

  

 

 

ARTICOLO 7

Competenze dei Comuni - Province e altri enti
        1.      I Comuni singoli o associati, le province e gli altri Enti , 
nell’ambito delle funzioni attribuite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 
142, recante norme sull’ordinamento delle autonomie Locali, devono 
ottemperare al disposto della presente legge, nelle proprie attività 
di programmazione ed intervento sul territorio predisponendo altresì 
piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali, nonché 
attività di carattere informativo e di aggiornamento, con l'obiettivo 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche per come specificato 
nel precedente art. 1 e nell'ambito di applicazione di cui all’art. 4 
della presente legge.
        2.      I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i 
loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i 
regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori 
prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dall'art. 1 della 
presente legge, come stabilito dal comma 11 dell'art. 24 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104.
        3.      Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere da 
un anno dalla sua entrata in vigore, prevarranno comunque sulle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali 
che si pongono con esse in contrasto.
        4.      Il Sindaco deve verificare la rispondenza alle prescrizioni 
indicate ai commi precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di 
rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, sia nel 
controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di 
abitabilità o agibilità .
        5.      Ai fini dell’attuazione della presente legge, i Comuni 
favoriscono la partecipazione nelle Commissioni edilizie di tecnici, 
esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche, 
scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati 
dalle associazioni di disabili che hanno per legge la rappresentanza e 
la tutela dei disabili e dalle altre associazioni di disabili 
maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale.
        6.      In attuazione dell'art.11 della legge 9 gennaio 1989 , n.13, 
il Sindaco provvede a trasmettere alla Regione il fabbisogno 
complessivo del Comune, sulla base delle richieste ritenute 
ammissibili.
        7.      I Comuni riservano una quota, non inferiore al 10% degli 
introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini 
dell'abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici ed 
impianti esistenti di loro competenza.
        8.      Gli adeguamenti all’ambiente costruito di cui all' art. 4, 
comma 1, lett. a), della presente legge, sono esenti dal pagamento del 
contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n.10 .
        9.      Gli obblighi e le esenzioni verranno meno, per ciascun 
Comune, allorché si sarà realizzato l'abbattimento di tutte le 
barriere architettoniche concernenti edifici ed impianti esistenti di 
propria competenza; tali interventi, inoltre, sono assimilati alle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal senso il Comune 
dovrà assumere specifico provvedimento, supportato da idonea 
documentazione tecnica.
        10.    Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica devono predisporre, entro un anno dall' entrata in vigore 
della presente legge, una indagine conoscitiva presso i locatari, 
volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini 
dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono 
essere tenuti costantemente aggiornati.  Entro l'anno successivo 
devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un 
programma di intervento esecutivo. In caso di impossibilità di 
modifiche congrue alle necessità dei locatari richiedenti, gli enti 
gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio di 
alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile o 
concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.  Gli oneri 
finanziari derivanti da quanto disposto dal presente comma sono a 
carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica.
        11.    Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o 
risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
l'Ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad un 
alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche conformi. 
alle prescrizioni dell'allegato alla presente legge, ai fini del loro 
utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali 
e/o psichiche.
        12.    Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione 
per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per 
ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere 
garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite 
dal presente comma.  Per visitabiIità di un alloggio si intende la sua 
condizione di permettere a persona di ridotta capacità motoria, di 
accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell'alloggio 
stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1. 
dell'allegato. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua 
condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di 
permettere ad un disabiIe circolante con carrozzina di viverci ed 
esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal 
fine l'esecuzione dei Iavori di modifica non deve modificarne né la 
struttura, né la rete degli impianti comuni degIi edifici, garantendo 
le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2. dell'allegato. 
L'adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite 
anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per 
ristrutturazione edilizie di interi edifici o di parti significative 
degli stessi, salvo quanto previsto dal successivo art.10. Le 
disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad 
abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi .

  

 

 

ARTICOLO 8

Elaborati tecnici
        1.      Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le 
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati, per 
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge.
        2.      Al fine di garantire una più chiara valutazione di merito 
gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione 
specifica, contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e 
delle opere previste per la eliminazione delle barriere 
architettoniche, dagli accorgimenti tecnico - strutturali ed 
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
        3.      Nel caso vengano proposte eventuali soluzioni alternative la 
suddetta relazione, corredata dei grafici necessari, deve essere 
integrata con illustrazione delle alternative e dell'equivalente o 
migliore qualità degli esiti ottenibili.

  

 

 

ARTICOLO 9

Verifiche
        1.      In attuazione dell'art. 32, comma 20, della legge 28 
febbraio 1986, n. 41 è fatto obbligo di allegare ai progetti delle 
opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione del professionista 
abilitato che attesti la conformità degli elaborati alle disposizioni 
contenute nella legge stessa ovvero che illustri e giustifichi 
eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
        2.      Spetta all'Amministrazione, cui è demandata l'approvazione 
del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; 
l'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato 
accoglimento di eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative 
devono essere motivate.
        3.      In sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori è 
tenuto a garantire, comunque, l'applicazione delle disposizioni 
contenute nella presente legge.
        4.      Il certificato di collaudo non può essere rilasciato in 
assenza di pareri di conformità alle norme della presente legge; di 
tale conformità deve essere fatta specifica menzione nel certificato 
stesso.

  

 

 

ARTICOLO 10

Variazione della destinazione d'uso degli immobili
        1.      Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti 
di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di 
destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere 
collettivo, il rilascio della concessione edilizia e 
dell'autorizzazione, quali di volta in volta richieste dalla normativa 
vigente, è subordinata all'accertamento del possesso da parte 
dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato della 
presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

  

 

 

ARTICOLO 11

Deroghe
        1.      Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo 
per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche 
specifiche, non possono essere realizzati senza barriere 
architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è 
riservato ai soli addetti specializzati.
        2.      Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art.1 della 
legge 29 giugno 1939, n.1497 e all'art.2 della legge 1 giugno 
1939,n.1089, la deroga è consentita secondo le procedure di 
autorizzazione previste dagli artt.4 e 5 della legge n. 13 del 1989.
        3.      Sono ammesse soluzioni alternative, così come definite 
all’art.72 del Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236, 
purché rispondano ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello 
stesso Decreto.

  

 

 

ARTICOLO 12

Sanzioni
        1.      L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del 
titolare della concessione edilizia, del committente e del direttore 
dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, primo 
comma lettera "C" della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cui consegue 
l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla 
legislazione vigente.
        2.      Per tutte le opere riguardanti edifici pubblici e privati 
aperti al pubblico realizzate in difformità delle disposizioni vigenti 
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere 
architettoniche e nelle quali le difformità siano tali da rendere 
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone 
handicappate, si applicano inoltre le sanzioni di cui al comma 7 
dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

  

 

 

ARTICOLO 13

Trasporti
        1.      Fermo restando l'osservanza delle norme dettate dalla 
presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai 
nn. 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture 
fisse ed ai mezzi di trasporto pubblico di persone di competenza 
regionale, provinciale e comunale, secondo le previsioni dei 
successivi commi .
        2.      Entro il termine di cui al successivo comma, il servizio di 
trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi 
tecnici di cui al n. 3.2. dell'allegato, idonei a consentire la 
fruizione del servizio da parte dei viaggiatori con difficoItà 
dell'udito e della vista . Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, la Giunta regionale, al fine di 
uniformare gli interventi , dispone le prescrizioni tecniche per 
l'adozione sui mezzi di trasporto dei sistemi tecnici di cui al n. 
3.2. deIl’allegato. Decorsi sei mesi dalla data d'esecutività della 
deliberazione, non possono essere immessi nel servizio di trasporto 
pubblico locale di persone, nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei 
sistemi tecnici previsti dal presente articolo.
        3.      Decorso un anno dalla data di esecutività della 
deliberazione di cui al secondo comma non possono essere affidate 
nuove concessioni per i servizi di trasporto pubblico locale di 
persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che 
non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al 
suddetto comma 2.
        4.      I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di 
piazza, devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative licenze, 
che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di 
portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. I 
Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  

 

 

ARTICOLO 14

Organismo tecnico scientifico
        1.      E' costituito, presso la Giunta regionale, un organismo 
tecnico scientifico interdisciplinare e permanente, nominato con 
decreto del Presidente della Giunta regionale entro due mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge, con lo scopo di fornire 
proposte rispondenti alle esigenze di adattabilità dell'ambiente e 
aggiornamenti, modifiche o integrazioni alla presente legge risultanti 
dalle osservazioni e valutazioni derivate dalla sua applicazione, 
anche ai fini di orientamento e indirizzo della Regione , nei 
confronti dei Comuni e degli aItri Enti Locali in merito agli 
adempimenti di rispettiva competenza.
        2.      L'organismo tecnico scientifico sarà presieduto 
dall'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e sarà composto da:
               a)      un funzionario del settore Lavori Pubblici - Edilizia 
Residenziale;
               b)      un funzionario del settore Servizi Sociali;
               c)      un funzionario del settore Trasporti;
               d)      un funzionario del settore Urbanistica;
               e)      un funzionario del settore Programmazione e Affari 
CEE;
               f)      un funzionario del settore Sanità;
               g)      tre esperti in materia di abolizione delle barriere 
architettoniche designati dalle Organizzazioni Regionali dei Disabili 
di cui almeno uno designato dall’ ANMIC regionale.
        3.      Ai componenti l'organismo tecnico- scientifico è 
riconosciuto un gettone di presenza di lire 150.000 oltre il rimborso 
spese di viaggio;
        4.      Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organismo si avvale 
della collaborazione. ove necessario, di altri servizi della Giunta 
regionale interessati all'applicazione della presente legge.

  

 

 

ARTICOLO 15

Interventi regionali per la redazione dei piani comunali
        1.      Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione 
delle barriere architettoniche previste dall'art. 32, comma 21, della 
legge 28 febbraio 1986, n.41, la Giunta regionale è autorizzata a 
concedere contributi a favore di Comuni per il sostegno degli oneri 
relativi alla acquisizione di consulenze tecnico amministrative.
        2.      I contributi di cui al precedente primo comma, possono 
essere concessi ai Comuni che, per ragioni connesse ad obiettive 
difficoltà operative, non abbiano provveduto ad intraprendere il 
censimento degli edifici pubblici e di uso pubblico e, 
conseguentemente, ad elaborare i piani per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche.
        3.      La misura massima ,dei contributi previsti dalla presente 
legge è determinata in lire 40.000.000 e la loro concessione è 
disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti.

  

 

 

ARTICOLO 16

Norma Finanziaria
        1.      All’onere derivante dall’art.15 della presente legge, 
valutato per l’anno 1997 in lire 2.000.000.000 (due miliardi), si 
provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001201 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio 1997 “ Fondo occorrente per far 
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si 
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di 
investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco 
n.3) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’anno 
1997”.
        2.      La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata 
nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del 
cap. 2321212 che istituisce nello stato di previsione della spesa per 
l’esercizio 1998 con la denominazione “ Contributi in favore dei 
Comuni per la realizzazione di interventi diretti alla eliminazione 
delle barriere architettoniche “ e lo stanziamento in termini di 
competenza e di cassa di lire 2.000.000.000 ( due miliardi ).
        3.      Per gli anni successivi ed a partire dall’anno finanziario 
1998 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie 
della Regione, sarà determinato in ciascun esercizio finanziario con 
la legge di approvazione del bilancio e con l’apposita legge 
finanziaria collegata.
        4.      Agli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di 
cui all’art.14 si provvede con successivo atto normativo in sede di 
approvazione del bilancio 1998.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. E'fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 23 luglio 1998