LEGGE REGIONALE N. 8 DEL
23-07-1998
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IL CONSIGLIO
REGIONALE
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ARTICOLO 1 Finalità e obiettivi 1. La presente legge detta norme e dispone interventi diretti per la realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e costruito e quindi per lo svolgimento di ogni attività da parte di tutti i cittadini con la massima autonomia possibile, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse. 2. Le norme e gli interventi si intendono integrativi e complementari alle disposizioni già in vigore a livello nazionale e precisamente: a) all'art.27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e relativo regolamento di attuazione DPR 27 aprile 1978, n, 384; b) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata con la legge 27.2.1989, n. 62 e al decreto del Ministro dei LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236; c) alle circolari e disposizioni nazionali emesse in' materia di eliminazione delle barriere architettoniche; d) aIle successive modifiche ed integrazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c); e) alla legge 5.2.1992 n. 104 art. 24. 3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle attività svolte dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti, nelle loro iniziative di programmazione e di intervento diretto, in coerenza con le finalità e per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.
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ARTICOLO 2 Definizione di barriera architettonica e localizzativa 1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende ogni ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
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ARTICOLO 3 Progettazione e modalità delle opere edilizie. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto. 1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse. 2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell’ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.
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ARTICOLO 4 Campo di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le costruzioni, gli ambienti, le strutture, anche a carattere temporaneo, ed ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone e precisamente: a) agli edifici, compresi quelli dedicati al culto, alle strutture e all'attrezzatura degli spazi di proprietà pubblica, agli spazi ed ai percorsi pedonali - urbani ed extraurbani -, alle zone di sosta e di parcheggio dei veicoli ,ai parchi e giardini pubblici, alle aree verdi, alle zone attrezzate per i giochi dei bambini ed in generale ai luoghi aperti o chiusi, destinati per attività del tempo libero ,anche a carattere temporaneo, alle strutture e agli elementi di arredo urbano ed ai mezzi di trasporto pubblico di personale su gomma, ferro, fune, ai mezzi di navigazione, di competenza regionale, provinciale e. comunale e alle strutture di impianti fissi ad essi connessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 1. b) agli edifici, alle strutture, alle attrezzature degli spazi di proprietà privata anche aperti al pubblico o destinati ad uso collettivo sociale e per il tempo libero, anche a carattere temporaneo, ivi comprese le strutture ricettive e di ospitalità, agli edifici ed ai locali adibiti ad attività lavorative legate ai settori primario, secondario e terziario, alle parti comuni ed a quelle che consentono l’accesso ai singoli alloggi degli edifici adibiti a residenza, di proprietà sia pubblica che privata, ed agli spazi esterni ad essi relativi, agli alloggi stessi secondo la vigente normativa nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 1; c) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti. 2. Sono esclusi i vani tecnici adibiti al funzionamento degli impianti e normalmente utilizzati solo da personale tecnico incaricato alla manutenzione. gestione o riparazione degli impianti stessi.
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ARTICOLO 5 Prescrizioni tecniche di attuazione 1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni della legislazione vigente, l’allegato, che fa parte integrante della presente legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 4 e riassume i riferimenti legislativi .
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ARTICOLO 6 Competenze della Regione 1. I Piani Territoriali ed Urbanistici, i Piani di Settore, nonché ogni programma operativo regionale sono redatti nel rispetto della presente legge. 2. La Regione provvede ad integrare e modificare le leggi ,e le direttive regionali, già in vigore nei settori di sua competenza, che operano attualmente in contrasto o ignorano le norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche. 3. Per la necessaria conoscenza e valutazione della situazione esistente e a completamento ed integrazione di quanto richiesto dall'art. 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione promuove il censimento degli immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche . A tal fine è prevista l'erogazione di contributi di cui al successivo art. 15 . 4. Il censimento, di cui al precedente comma, è delegato ai Comuni ed agli altri Enti interessati, sulla base di modalità di rilevazione e stesura approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge . 5. Il censimento riguarda gli immobili di proprietà dei Comuni, delle Province, della Regione e degli altri Enti locali, nonché tutti gli edifici ad uso pubblico anche se di proprietà privata. Ai fini del censimento degli immobili e strutture di proprietà dello Stato,. delle Amministrazioni Autonome o altri Enti pubblici e privati, la Giunta promuove le necessarie intese con gli enti proprietari 6. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 7. La Giunta regionale fornirà agli Enti locali il supporto tecnico e conoscitivo in relazione alle attività di adeguamento della strumentazione urbanistica e normativa locale ed alla gestione della stessa. 8. In particolare, per realizzare gli obiettivi di cui all’ art.1 l'Assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con l'Assessorato all'Urbanistica promuove quanto segue: a) svolge ricerche per l'individuazione di nuovi strumenti., materiali, soluzioni tecniche e quant'altro possa essere utile per l'applicazione della presente legge; b) provvede alla raccolta di dati, studi, documentazione, ricerche,. riguardanti le tematiche della presente legge, in collegamento anche con altre organizzazioni e centri simili già esistenti in Italia ed in altri paesi europei; c) fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti ne facciano richiesta; d) organizza in collaborazione con le Università, con gli Ordini Professionali, con gli Enti pubblici e privati con le associazioni che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e con le altre associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale, corsi di aggiornamento professionale, rivolti soprattutto ai tecnici interessati all'applicazione della presente legge; e) promuove iniziative, incontri, convegni, viaggi di studio e scambi anche con altri paesi europei ed in particolare con la Comunità Europea per una capillare informazione, sensibilizzazione ed aggiornamento sui contenuti della presente legge; f) favorisce una più diffusa informazione sulla produzione in serie di manufatti, oggetti d'uso comune, elementi di arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti ,ausili vari, più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini con particolare riferimento ai più svantaggiati. 9. Le iniziative di cui al comma precedente possono essere realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di borse di studio. 10. Per realizzare gli obiettivi di cui all' art. 1 e per verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge, la Giunta regionale con la collaborazione dell'organismo tecnico - scientifico di cui all’ art. 14 può definire, anche con propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa e le modalità operative della legge stessa.
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ARTICOLO 7 Competenze dei Comuni - Province e altri enti 1. I Comuni singoli o associati, le province e gli altri Enti , nell’ambito delle funzioni attribuite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme sull’ordinamento delle autonomie Locali, devono ottemperare al disposto della presente legge, nelle proprie attività di programmazione ed intervento sul territorio predisponendo altresì piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali, nonché attività di carattere informativo e di aggiornamento, con l'obiettivo dell’eliminazione delle barriere architettoniche per come specificato nel precedente art. 1 e nell'ambito di applicazione di cui all’art. 4 della presente legge. 2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dall'art. 1 della presente legge, come stabilito dal comma 11 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere da un anno dalla sua entrata in vigore, prevarranno comunque sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto. 4. Il Sindaco deve verificare la rispondenza alle prescrizioni indicate ai commi precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità . 5. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione nelle Commissioni edilizie di tecnici, esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche, scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni di disabili che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e dalle altre associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale. 6. In attuazione dell'art.11 della legge 9 gennaio 1989 , n.13, il Sindaco provvede a trasmettere alla Regione il fabbisogno complessivo del Comune, sulla base delle richieste ritenute ammissibili. 7. I Comuni riservano una quota, non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza. 8. Gli adeguamenti all’ambiente costruito di cui all' art. 4, comma 1, lett. a), della presente legge, sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n.10 . 9. Gli obblighi e le esenzioni verranno meno, per ciascun Comune, allorché si sarà realizzato l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche concernenti edifici ed impianti esistenti di propria competenza; tali interventi, inoltre, sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal senso il Comune dovrà assumere specifico provvedimento, supportato da idonea documentazione tecnica. 10. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, una indagine conoscitiva presso i locatari, volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati. Entro l'anno successivo devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità dei locatari richiedenti, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio di alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo. Gli oneri finanziari derivanti da quanto disposto dal presente comma sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica. 11. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'Ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche conformi. alle prescrizioni dell'allegato alla presente legge, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche. 12. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dal presente comma. Per visitabiIità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persona di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1. dell'allegato. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabiIe circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei Iavori di modifica non deve modificarne né la struttura, né la rete degli impianti comuni degIi edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2. dell'allegato. L'adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazione edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, salvo quanto previsto dal successivo art.10. Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi .
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ARTICOLO 8 Elaborati tecnici 1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati, per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. 2. Al fine di garantire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica, contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, dagli accorgimenti tecnico - strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo. 3. Nel caso vengano proposte eventuali soluzioni alternative la suddetta relazione, corredata dei grafici necessari, deve essere integrata con illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
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ARTICOLO 9 Verifiche 1. In attuazione dell'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nella legge stessa ovvero che illustri e giustifichi eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative. 2. Spetta all'Amministrazione, cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative devono essere motivate. 3. In sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori è tenuto a garantire, comunque, l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. 4. Il certificato di collaudo non può essere rilasciato in assenza di pareri di conformità alle norme della presente legge; di tale conformità deve essere fatta specifica menzione nel certificato stesso.
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ARTICOLO 10 Variazione della destinazione d'uso degli immobili 1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione, quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente, è subordinata all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato della presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.
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ARTICOLO 11 Deroghe 1. Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. 2. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art.1 della legge 29 giugno 1939, n.1497 e all'art.2 della legge 1 giugno 1939,n.1089, la deroga è consentita secondo le procedure di autorizzazione previste dagli artt.4 e 5 della legge n. 13 del 1989. 3. Sono ammesse soluzioni alternative, così come definite all’art.72 del Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondano ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso Decreto.
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ARTICOLO 12 Sanzioni 1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente e del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, primo comma lettera "C" della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 2. Per tutte le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico realizzate in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche e nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, si applicano inoltre le sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
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ARTICOLO 13 Trasporti 1. Fermo restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed ai mezzi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, provinciale e comunale, secondo le previsioni dei successivi commi . 2. Entro il termine di cui al successivo comma, il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui al n. 3.2. dell'allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio da parte dei viaggiatori con difficoItà dell'udito e della vista . Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, al fine di uniformare gli interventi , dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto dei sistemi tecnici di cui al n. 3.2. deIl’allegato. Decorsi sei mesi dalla data d'esecutività della deliberazione, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo. 3. Decorso un anno dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo comma non possono essere affidate nuove concessioni per i servizi di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto comma 2. 4. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza, devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 14 Organismo tecnico scientifico 1. E' costituito, presso la Giunta regionale, un organismo tecnico scientifico interdisciplinare e permanente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con lo scopo di fornire proposte rispondenti alle esigenze di adattabilità dell'ambiente e aggiornamenti, modifiche o integrazioni alla presente legge risultanti dalle osservazioni e valutazioni derivate dalla sua applicazione, anche ai fini di orientamento e indirizzo della Regione , nei confronti dei Comuni e degli aItri Enti Locali in merito agli adempimenti di rispettiva competenza. 2. L'organismo tecnico scientifico sarà presieduto dall'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e sarà composto da: a) un funzionario del settore Lavori Pubblici - Edilizia Residenziale; b) un funzionario del settore Servizi Sociali; c) un funzionario del settore Trasporti; d) un funzionario del settore Urbanistica; e) un funzionario del settore Programmazione e Affari CEE; f) un funzionario del settore Sanità; g) tre esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche designati dalle Organizzazioni Regionali dei Disabili di cui almeno uno designato dall’ ANMIC regionale. 3. Ai componenti l'organismo tecnico- scientifico è riconosciuto un gettone di presenza di lire 150.000 oltre il rimborso spese di viaggio; 4. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organismo si avvale della collaborazione. ove necessario, di altri servizi della Giunta regionale interessati all'applicazione della presente legge.
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ARTICOLO 15 Interventi regionali per la redazione dei piani comunali 1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previste dall'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n.41, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni per il sostegno degli oneri relativi alla acquisizione di consulenze tecnico amministrative. 2. I contributi di cui al precedente primo comma, possono essere concessi ai Comuni che, per ragioni connesse ad obiettive difficoltà operative, non abbiano provveduto ad intraprendere il censimento degli edifici pubblici e di uso pubblico e, conseguentemente, ad elaborare i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 3. La misura massima ,dei contributi previsti dalla presente legge è determinata in lire 40.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
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ARTICOLO 16 Norma Finanziaria 1. All’onere derivante dall’art.15 della presente legge, valutato per l’anno 1997 in lire 2.000.000.000 (due miliardi), si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 “ Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n.3) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’anno 1997”. 2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 2321212 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 1998 con la denominazione “ Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche “ e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 2.000.000.000 ( due miliardi ). 3. Per gli anni successivi ed a partire dall’anno finanziario 1998 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con l’apposita legge finanziaria collegata. 4. Agli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui all’art.14 si provvede con successivo atto normativo in sede di approvazione del bilancio 1998. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, lì 23 luglio 1998
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